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Costituzione in mora

Cos’è la costituzione in mora?

In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal ex D.lgs. 231/02 in vigore alla data dell’inadempimento. I maggiori costi sostenuti e le spese per l’incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate.
In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 3 (tre) giorni dalla data di scadenza della fattura, Giga Energia avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 10 (dieci) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte Giga Energia, e in tutti gli altri casi in linea con le normative vigenti e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento all’indirizzo mail info@gigaenergia.it .
Giga Energia , senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà
richiedere al Distributore la sospensione della fornitura non prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo indicato in diffida. Le spese relative all’azione di diffida ed agli eventuali solleciti di
pagamento inviati, saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il
risarcimento dei danni subiti da Giga Energia.
Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore,
prima di procedere alla sospensione della Fornitura, Giga Energia ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza, in caso di
persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al Distributore il libero accesso ai locali in cui è
ubicato l’impianto di misura.


Ai sensi dell’art. 1456 CC, decorsi 30 giorni dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, Giga Energia potrà dichiarare risolto il contratto di fornitura richiedendo al Distributore gas/elettrico la cessazione
amministrativa per morosità del PDR e/o a rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e
dispacciamento.


Qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla sunnominata sospensione della fornitura (ad
esempio a causa del Contatore non accessibile) Giga Energia avrà facoltà di richiedere l’interruzione della fornitura
attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione) ed in tal caso il Contratto sarà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento da parte del Distributore.
La riattivazione della fornitura sarà possibile a fronte del pagamento delle somme dovute e di invio di
idonea comunicazione a Giga Energia dell’avvenuto pagamento che consenta a Giga Energia di inoltrare al Distributore la
richiesta secondo le tempistiche previste per il gas dal TUDG – RQDG e per l’energia elettrica del TIQE.
Per il Cliente Non Domestico avente fornitura congiunta di Gas ed Energia Elettrica la sospensione per
morosità potrà essere richiesta per l’utenza Gas anche in presenza di scaduti riferiti alla sola fornitura di
Energia Elettrica e viceversa per l’utenza Energia Elettrica anche in presenza di scaduti riferiti alla sola
fornitura di Gas.
Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura Giga Energia avrà diritto di
risolvere il Contratto ex art. 1456 CC e comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II del
TIMG per la fornitura di Gas o ai sensi del Titolo II del TIMOE per la fornitura di Energia Elettrica.
Giga Energia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:


a) 30€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di
potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) 20€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

  • I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  • II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di
    costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
  • III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della fornitura per morosità.


In deroga a quanto sopra citato, Giga Energia può richiedere la sospensione/interruzione della Fornitura di Gas e/o
Energia Elettrica al Distributore gas e/o Distributore elettrico, anche senza preavviso, a motivo di accertata
appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore gas e/o Contatore elettrico ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. Giga Energia, nel caso la Fornitura sia stata sospesa per morosità e a fronte del pagamento da parte del Cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare tempestivamente al Distributore gas e/o Distributore elettrico, la richiesta di riattivazione della Fornitura a seguito della sospensione per morosità secondo quanto previsto dal TUDG – RQDG, dal TIQE, dal TIMG e dal TIMOE. Tutte le spese per la disattivazione e l’eventuale riattivazione sono a carico del Cliente non consumatore il quale corrisponderà il costo dell’intervento del Distributore oltre agli oneri amministrativi sostenuti da Giga Energia.
Il Cliente può richiedere la rateizzazione entro e non oltre i 10 giorni successivi la scadenza della bolletta
inviando una richiesta scritta a Giga Energia. La rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a 50,00 € secondo le modalità definite dal TIV e dal TIVG e sulle somme oggetto di rateizzazione saranno calcolati interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta applicando il Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

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